Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 apr 1989
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 643/86, il quantitativo di « 647,76 t » fissato come massimale indicativo per le piante ornamentali (codici NC 0602 99 91 e 0602 99 99), è sostituito da « 737,76 t » e il quantitativo di « 300,00 t » è sostituito da « 320,00 t ».
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