Art. 2
In vigore dal 18 apr 1989
Il presente regolamento entro in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a a decorrere dal 1o luglio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA
(1) GU n. C 58 del 7. 3. 1989, pag. 9.
(2) Parere reso il 14 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(4) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.
Storico versioni
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