Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 apr 1989
Il presente regolamento entro in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a a decorrere dal 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. C 58 del 7. 3. 1989, pag. 9. (2) Parere reso il 14 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (4) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.
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