Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:

In vigore dal 18 apr 1989
1) All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: « 4 quater. Durante le campagne di commercializzazione da 1988/1989 a 1990/1991, è concesso, all'industria di raffinazione in Portogallo a titolo di misura d'intervento, un aiuto d'adattamento per i quantitativi di zucchero greggio importati da paesi terzi in applicazione dell'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e trasformati in zucchero bianco in Portogallo. La concessione di tale aiuto è possibile soltanto se lo zucchero greggio importato viene trasformato in zucchero bianco nelle raffinerie di cui al paragrafo 4, terzo comma. Per questa produzione di zucchero bianco l'importo dell'aiuto è fissato a 0,08 ECU kg di zucchero espresso in zucchero bianco. L'aiuto d'adattamento summenzionato può essere perequato, per una determinata campagna di commercializzazione, tenuto conto dell'importo del contributo di magazzinaggio fissato per la medesima e/o in considerazione della modifica del margine di raffinazione conseguente ai prezzi fissati per la campagna di commercializzazione in questione » 2) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino è sostituito dal testo seguente: «- le perequazioni di cui al paragrafo 4 ter, quarto comma e al paragrafo 4 quater, terzo comma. »
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