Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 apr 1989
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalla Polonia verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 438/89 non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 438/89 dalla Polonia verso la Comunità sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:1014:oj#art-2