Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. SOLCHAGA CATALAN (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 47.
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