Art. 2
In vigore dal 17 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SOLCHAGA CATALAN
(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 47.
Storico versioni
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