Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16. (3) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
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