Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3285/83 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3285/83 è modificato come segue:

In vigore dal 17 apr 1989
1) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori è considerata rappresentativa ai sensi dell'articolo 15 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, qualora raggruppi almeno due terzi dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno due terzi della produzione di tale circoscrizione. 2. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 è tuttavia considerata rappresentativa ai fini dell'applicazione del presente regime quando raggruppa, per uno o più prodotti, più del 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizza più del 50 % della produzione di tale circoscrizione qualora, successivamente all'entrata in vigore del regime previsto dall'articolo 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72: - alcune regole adottate da tale organizzazione o associazione siano state rese obbligatorie per i produttori non aderenti della circoscrizione economica in questione, e - l'organizzazione o l'associazione in questione abbia aumentato la propria rappresentatività in termini o di percentuale di produttori aderenti o di percentuale della produzione totalizzata nella circoscrizione in questione. Le regole adottate dall'organizzazione o dall'associazione di cui al primo comma e rese obbligatorie in applicazione dell'articolo 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 hanno un periodo di validità che non può in ogni caso superare la fine della campagna di commercializzazione che inizia nel 1991 per il prodotto o per i prodotti di cui trattasi. 3. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori costituita in Spagna e in Portogallo è considerata rappresentativa ai fini dell'applicazione del presente regime e durante un periodo che non può andare oltre il termine della campagna di commercializzazione che inizia nel 1991 per il prodotto o per i prodotti di cui trattasi, qualora raggruppi più del 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi più del 50 % della produzione di tale circoscrizione. » 2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 4 Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori considerate rappresentative in applicazione dell', paragrafo 3, le regole di cui all'articolo 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 non possono essere rese obbligatorie per i produttori non aderenti stabiliti nella circoscrizione economica, se dalla consultazione di tutti i produttori della circoscrizione risulti che almeno un terzo di essi vi si è opposto. »
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