Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) Parere reso il 14 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (3) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3. (4) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.
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