Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
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