Art. 3
In vigore dal 17 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:1009:oj#art-3