Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 apr 1989
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare: a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto; b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).
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