Art. 2
In vigore dal 17 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA
(1) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(2) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 13.
Storico versioni
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