Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 5. (2) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 13.
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