Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3828/85 è modificato come segue:
In vigore dal 17 apr 1989
1) Il testo dell'articolo 9, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
« a) misure specifiche intese a favorire l'allevamento dei bovini, degli ovini e dei caprini, nonché la tutela sanitaria dell'allevamento, ivi compreso l'allevamento dei suini; »
2) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, secondo sottotrattino è sostituito dal testo seguente:
« - aiuti di avviamento concessi alle associazioni per la tutela sanitaria dell'allevamento, ivi incluso quello dei suini, destinati a contribuire ai costi di gestione nei primi cinque anni dall'insediamento, incluse le prime attrezzature; ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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