Art. 2
In vigore dal 10 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3.
Storico versioni
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