Art. 5
In vigore dal 10 apr 1989
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti complementari necessari e in particolare i provvedimento per assicurare che il rimborso sia attuato conformemente al presente regolamento. Essi possono inoltre chiedere agli operatori di fornire ogni informazione complementare ritenuta utile. Questi provvedimenti di controllo devono, in particolare, garantire l'osservanza dell'.
2. Nei casi di inosservanza dell'impegno contemplato dall', paragrafo 1, salvi i casi di forza maggiore, l'importo dei prelievi di corresponsabilità indebitamente rimborsato, maggiorato del 30 %, viene ricuperato senza pregiudizio dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia penale.
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