Art. 4
In vigore dal 10 apr 1989
Se un produttore usufruisce anche del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 729/89, gli Stati membri effettuano innanzitutto il rimborso previsto da quest'ultimo regolamento. Se questo rimborso è soltanto parziale, il quantitativo non compensato è computato al momento del rimborso effettuato in base al presente regolamento, entro il limite di 20 t.
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