Art. 2
In vigore dal 10 apr 1989
1. Per poter usufruire del rimborso contemplato dall', il produttore deve fornire la prova di aver sottoscritto, per almeno il 30 % dei seminativi della sua azienda, l'impegno di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1272/88.
2. Il rimborso è dovuto per i quantitativi di cereali immessi sul mercato durante ciascuna delle campagne di commercializzazione, la cui produzione abbia formato oggetto dell'impegno di cui al paragrafo 1, entro un limite di 20 t.
3. Gli Stati membri possono fissare un importo minimo per produttore al di sotto del quale il rimborso non viene effettuato. Detto importo non può essere superiore a 25 ECU per produttore.
Storico versioni
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