Art. 5

Art. 5

In vigore dal 10 apr 1989
Gli organismi ammassatori incaricati di effettuare la vendita ai sensi del presente regolamento, i prezzi da applicare e l'importo della cauzione di trasformazione sono determinati secondo la procedura stabilita dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86.
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