Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 mar 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatte salve le disposizioni degli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, esso si applica per un periodo di 4 mesi oppure fino all'adozione, da parte del Consiglio, di misure definitive in precedenza allo scadere di questo periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1989. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 20 del 26. 1. 1988, pag. 3.
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