Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 mar 1989
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro il termine di un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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