Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mar 1989
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico corrispondente al codice NC 2805 21 00, originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica. 2. L'importo del dazio è pari al 10,7 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, del prodotto non sdoganato originario di questi due paesi. 3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1, orginario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica, è subordinata al deposito di una cauzione equivalente all'importo del dazio provvisorio.
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