Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 mar 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.
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