Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2729/88 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2729/88 è modificato come segue:

In vigore dal 16 mar 1989
1. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 10 Entro il 31 ottobre, gli Stati membri comunicano alla Commissione il totale dei volumi di esonero dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, ripartendo questi volumi per classe di resa media e per unità amministrativa. In tale comunicazione sono specificati, secondo la stessa ripartizione, i nuovi volumi di esonero acquisiti in seguito alla campagna di estirpazione appena conclusa nonché le corrispondenti superfici estirpate ». 2. È inserito il testo dei seguenti articoli: « Articolo 10 bis Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 1o dicembre dell'anno durante il quale è stata portata a termine la campagna di estirpazione, i dati elencati nelle tabelle figuranti negli allegati IV e V. La comunicazione di dati potrà avvenire in particolare nel quadro della comunicazione annua fatta dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87 ». « Articolo 11 bis 1. Per poter essere messe in atto a decorrere dalla campagna viticola successiva, le domande degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88, devono essere presentate alla Commissione al più tardi il 1o ottobre. Tuttavia, per le estirpazioni da effettuare durante la campagna 1989/1990, tali domande devono essere introdotte prima del 1o aprile 1989. 2. Qualora si applichi il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/88, la data limite per la presentazione delle domande non può essere anteriore al 1o luglio. Perché possa applicarsi alla campagna viticola successiva, l'anticipazione della data limite deve già essere in vigore il 1o aprile nello Stato membro interessato. 3. Per le estirpazioni da effettuare durante la campagna 1989/1990, sono accettate unicamente le domande individuali presentate a partire dal 15 maggio 1989. Gli Stati membri possono però prevedere che le domande individuali presentate prima di questa data, possono essere accettate se riguardano zone diverse da quelle per le quali la Commissione ha preso delle disposizioni, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ». 3. Sono aggiunti gli allegati IV e V figuranti nell'allegato del presente regolamento.
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