Art. 9

Art. 9

In vigore dal 16 mar 1989
Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro i quindici giorni successivi alla chiusura della gara, circa lo svolgimento di quest'ultima, indicando segnatamente i prezzi di vendita medi delle varie partite ed i quantitativi venduti. » 5) È inserito il seguente articolo 10 bis: « Articolo 10 bis Se alcune partite superano 1 000 t, nel bando di gara può essere previsto il frazionamento delle stesse. » 6) All'articolo 11, paragrafo 1, la prima frase è costituita dal testo seguente: « Le offerte di cui agli articoli 3 e 7 devono essere trasmesse all'organismo competente depositando l'offerta scritta con ricevuta di ritorno presso la sede di esso oppure inviando l'offerta mediante lettera raccomandata, telescritto, telecopia o telegramma. » 7) All'articolo 11, paragrafo 6, e all'articolo 13, paragrafo 3, i termini « regolamento (CEE) n. 1204/72 » sono sostituiti dai termini « regolamento (CEE) n. 2681/83 (*). (*) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1 ». 8) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: « 1. L'organismo d'intervento comunica immediatamente a ciascun concorrente il risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette inoltre agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata, telescritto, telecopia o telegramma ».
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