Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 mar 1989
1. All', paragrafo 3, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 859/87, la data del 5 marzo 1989 è sostituita da quella del 2 aprile 1989. 2. All', paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1694/86, la data del 5 marzo 1989 è sostituita da quella del 2 aprile 1989. 3. Il paragrafo seguente viene aggiunto all' del regolamento (CEE) n. 1694/86: « 4. Le domande fatte ai sensi del paragrafo 1 devono essere introdotte al più tardi il 31 dicembre 1989 ».
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