Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 mar 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
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