Art. 2
In vigore dal 3 feb 1989
Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:291:oj#art-2