Art. 3

Art. 3

In vigore dal 3 feb 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47. (2) GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 3. (3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51. (4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18. (5) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (6) GU n. L 326 del 30. 11. 1988, pag. 21. (7) GU n. L 301 del 4. 11. 1988, pag. 33. (8) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23. (9) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 17.
Storico versioni

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