Art. 3
In vigore dal 3 feb 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 3.
(3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.
(5) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(6) GU n. L 326 del 30. 11. 1988, pag. 21.
(7) GU n. L 301 del 4. 11. 1988, pag. 33.
(8) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
(9) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 17.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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