Art. 1
L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1193/88 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 16 gen 1989
« Articolo 5
Fino all'introduzione del modello di certificato di origine di cui all'articolo 4 e per i prodotti esportati prima dell'introduzione del certificato di origine, la prova del pagamento della tassa di esportazione è fornita mediante qualsiasi documento doganale di esportazione che contenga gli elementi necessari per l'identificazione delle merci, l'indicazione dell'importo della tassa riscossa per tonnellata, la dicitura "tassa speciale all'esportazione applicata" e la data del pagamento della tassa, autenticati dalla firma e dal timbro di un organismo elencato in allegato ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1989:84:oj#art-1