Art. 2
In vigore dal 11 gen 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.
(2) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 7.
(4) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 2.
(6) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 8.
(7) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 9.
(8) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.
(9) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.
(10) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(11) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
Storico versioni
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