Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 gen 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22. (2) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 7. (4) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 2. (6) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 8. (7) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 9. (8) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (9) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8. (10) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (11) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
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