Art. 12

Art. 12

In vigore dal 5 gen 1989
Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione, al più tardi un mese prima della data di applicazione del presente regolamento, l'elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali di cui all'. Ogni modifica dell'elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione. Articolo 13 I pesci di mare ad eccezione delle specie anadrome, del codice NC 0302, ai quali non si applica l'articolo 3 non possono essere commercializzati all'interno della Comunità per l'alimentazione umana se il loro grado di freschezza è pari o inferiore al grado non ammesso di cui all'allegato A. I relativi controlli sono effettuati conformemente all'. » 5) L'articolo 13 diventa articolo 14. 6) L'allegato A è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento. 7) L'allegato B è completato dalla tabella figurante nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:33:oj#art-12