Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 103/76 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 103/76 è modificato come segue:

In vigore dal 5 gen 1989
1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 3 Sono stabilite norme di commercializzazione per le seguenti specie di pesci di mare del codice NC 0302, salvo la carne di pesce: - Passere di mare (Pleuronectes platessa) - Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) - Tonni rossi (Thunnus thynnus) - Tonni obesi (Thunnus o Parathunnus obesus) - Aringhe della specie Clupea harengus - Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua - Sardine della specie Sardina pilchardus - Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) - Merluzzi carbonari (Pollachius virens) - Merluzzi gialli (Pollachius pollachius) - Sgombri della specie Scomber scombrus - Sgombri della specie Scomber japonicus - Suri (Trachurus spp.) - Spinaroli (Squalus acanthias) - Gattucci (Scyliorhinus spp.) - Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.) - Merlani (Merlangus merlangus) - Merlù (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) - Molve (Molva spp.) - Acciughe (Engraulis spp.) - Naselli della specie Merluccius merluccius - Rombi (Lepidorhombus spp.) - Pesci castagna (Brama spp.) - Rane pescatrici (Lophius spp.) - Limande (Limanda limanda) - Sogliole limande (Microstomus kitt) - Merluzzi francesi (Trisopterus luscus) - Boghe (Boops boops) - Menole (Maena smaris) - Gronghi (Conger conger) - Caponi (Trigla spp.) - Cefali (Mugil spp.) - Razze (Raja spp.) » 2) Il testo dell'articolo 5, terzo comma è sostituito dal testo seguente: « Sulla base della tabella di valutazione che figura nell'allegato A, i pesci sono classificati in partite corrispondenti ad una delle categorie di freschezza Extra A o B. » 3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 6 1. I pesci della categoria di freschezza Extra, A o B corrispondono almeno alle valutazioni stabilite per la categoria rispettiva nell'allegato A. 2. I pesci della categoria di freschezza Extra devono essere privi di segni di pressione o scorticature, di sudiciume o di forte decolorazione. 3. I pesci della categoria di freschezza A devono essere privi di sudiciume e di forte decolorazione. È tollerata una proporzione minima di pesci recanti leggeri segni di pressione e scorticature superficiali. 4. Per i pesci della categoria B è tollerata una proporzione minima di pesci recanti segni più evidenti di pressione e lievi scorticature. I pesci devono essere privi di sudiciume e di forte decolorazione. 5. Fatte salve le norme applicabili in campo sanitario, per classificare i prodotti nelle diverse categorie di freschezza si prendono in considerazione anche la presenza di parassiti e la loro eventuale incidenza negativa sulla qualità del prodotto, tenuto conto della sua natura e della sua presentazione. 6. I pesci pescati da navi la cui durata delle uscite dal porto è superiore a un giorno circa e che non sono stati conservati in modo appropriato mediante ghiaccio o sottoposti ad un altro trattamento equivalente o mantenuti ad un livello di temperatura equivalente, per garantire la loro freschezza, non possono essere classificati nelle categorie Extra o A, a meno che una verifica appropriata lo consenta. 7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81. » 4) Il testo degli articoli da 8 bis a 12 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 9 I pesci pelagici possono essere classificti nelle diverse categorie di freschezza e di calibrazione in base ad un sistema di campionatura. Tale sistema deve garantire alla partita in questione un massimo di omogeneità per quanto riguarda la freschezza e la dimensione dei pesci. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la determinazione del numero dei campioni da prevedere, il peso o il volume dei pesci per ciascun campione, nonché i metodi di valutazione della classificazione e di verifica del peso delle partite commercializzate, sono adottate in base alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.
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