Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 gen 1989
1. È istituito un diritto compensativo su tutti i carichi trasportati a mezzo contenitori, caricati in un porto comunitario su navi gestite direttamente o indirettamente dalla Hyundai Merchant Marine Company Ltd di Seul, Repubblica di Corea, a destinazione dell'Australia. Tale diritto deve essere pagato dalla Hyundai. 2. L'importo del diritto, indipendentemente dal contenuto dei contenitori, è di 450 ECU per contenitore di venti piedi e di 900 ECU per contenitore di quaranta piedi e proporzionale per le altre dimensioni. 3. I diritti compensativi sono riscossi dalle autorità doganali. Le disposizioni doganali sono applicabili mutatis mutandis. 4. L'arrivo in un porto della Comunità di una nave gestita direttamente o indirettamente dalla Hyundai ed il numero previsto dei contenitori da caricare su tale nave dovrà essere comunicato dalla Hyundai o dai suoi agenti alle autorità competenti tre giorni prima del previsto arrivo della nave. 5. Il caricamento in un porto della Comunità è concesso dalle autorità competenti a condizione che Hyundai fornisca la prova della costituzione di una garanzia uguale all'ammontare del diritto. Articolo 2 1. Prima dell'imbarco dei contenitori, una dichiarazione d'imbarco sarà presentata all'ufficio di dogana competente, corredata da copie della nota di carico. 2. La dichiarazione d'imbarco deve essere distinta dalla dichiarazione di esportazione relativa alle merci e redatta sul formulario EX previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che istituisce modelli comunitari di dichiarazione d'esportazione e d'importazione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1059/86 (2); saranno utilizzati i soli esemplari n. 1 e 3. La dichiarazione d'imbarco potrà farsi anche su un documento commerciale od amministrativo come previsto dall'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (3). 3. La dichiarazione d'imbarco sarà redatta dalla Hyundai o dai suoi agenti. Essa farà riferimento al presente regolamento e vi figureranno almeno i dati relativi al paese di destinazione dei carichi containerizzati di cui all', paragrafo 1 ed il loro numero per ciascuna delle due categorie citate all', paragrafo 2. 4. Le disposizioni relative ai dazi all'esportazione saranno applicabili al diritto compensativo istituito dal presente regolamento.
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