Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2290/83 è modificato come segue:
In vigore dal 14 dic 1988
1. Il titolo è sostituito dal seguente testo:
« Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ».
2. L' è sostituito dal testo seguente:
«
Il presente regolamento determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83, in appresso denominato "regolamento di base". »
3. Nell'articolo 7, paragrafo 2 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« In attesa che venga presa, conformemente alle disposizioni del presente articolo, una decisione in merito alla domanda di ammissione in franchigia, l'autorità competente può autorizzare l'importazione dello strumento o apparecchio di cui alla domanda in regime di esonero provvisorio dai dazi all'importazione, dietro impegno dell'istituto o dell'organismo destinatario a pagare i dazi qualora non fosse accordata la franchigia ».
4. Nell'articolo 7, paragrafo 7 è aggiunto il testo seguente:
« Questo termine può essere tuttavia prorogato, senza che il termine totale possa eccedere nove mesi, qualora la Commissione, per poter pronunciarsi, abbia dovuto chiedere allo Stato membro elementi d'informazione supplementari. In tale ipotesi, la Commissione ne deve informare l'autorità competente che ha trasmesso le domande, prima della scadenza del termine iniziale di sei mesi ».
5. È inserito il seguente titolo V bis:
« TITOLO V BIS
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI MEDICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 63 BIS E 63 TER DEL REGOLAMENTO DI BASE
Articolo 15 bis
1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi, conformemente alle disposizioni degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede tale istituto od organismo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o all'apparecchio in oggetto:
a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, nonché la presunta classificazione del medesimo nella nomenclatura tariffaria;
b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualmente, del fornitore;
c) il paese d'origine dello strumento o apparecchio;
d) il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato;
e) l'uso cui è destinato lo strumento o apparecchio.
3. Se trattasi di dono, la domanda deve recare altresì:
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore;
b) un attestato del richiedente da cui risulti:
- che la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non sottintende, nel donatore, alcun intento commerciale, e
- che il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia.
Articolo 15 ter
1. Quando l'autorità competente di uno Stato membro intende autorizzare l'ammissione in franchigia degli strumenti o apparecchi di cui all'articolo 63 bis del regolamento di base, essa consulta gli altri Stati membri circa l'esistenza di strumenti o apparecchi equivalenti fabbricati nella Comunità.
2. Se, entro quattro mesi, l'autorità che ha proceduto alla consultazione non ottiene risposta, essa reputa che, negli Stati membri consultati, non siano prodotti strumenti o apparecchi equivalenti a quello per il quale è richiesta la franchigia.
3. Qualora il termine di quattro mesi sia insufficiente per l'istanza consultata, quest'ultima ne informa l'autorità consultante, precisando il termine entro il quale essa prevede di fornire una risposta definitiva, termine che peraltro non può eccedere due mesi supplementari.
4. Se, al termine della procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità consultante constata che sussistono le condizioni prescritte dall'articolo 63 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento di base, essa autorizza la franchigia; in caso contrario, la rifiuta.
Articolo 15 quater
Qualora l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario non sia in grado di prendere la decisione di cui all'articolo 15 ter, si applicano, mutandis mutandis, le disposizioni della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafi da 2 a 7, relativamente all'ammissione in franchigia di strumenti e apparecchi scientifici.
Articolo 15 quinquies
Le disposizioni degli articoli 15 bis, 15 ter e 15 quater si applicano, mutatis mutandis, ai pezzi di ricambio, elementi e accessori specifici, nonché agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 63 bis, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di base.
Articolo 15 sexies
Le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili, mutatis mutandis. »
6. Nell'articolo 16, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
« 1. Ciascun Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 5 000 ECU e dei quali abbia autorizzato l'ammissione in franchigia in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 1 o dell'articolo 15 ter, paragrafo 4. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:3893:oj#art-1