Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile allo zucchero C e all'isoglucosio C prodotti a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1988/1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65. (3) GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14. (4) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.
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