Art. 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3152/85 è aggiunto il testo del seguente paragrafo 3:
In vigore dal 14 dic 1988
« 3. Non viene concesso alcun annullamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1676/85 nel caso di adeguamenti effettuati a seguito dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85 se la domanda di fissazione anticipata e dei certificati o titoli che la attestano, ai sensi del paragrafo 1, è avvenuta alla data o dopo la data del riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo che è all'origine degli adeguamenti in causa ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:3890:oj#art-1