Art. 1 · All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3152/85 è aggiunto il testo del seguente paragrafo 3:

Art. 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3152/85 è aggiunto il testo del seguente paragrafo 3:

In vigore dal 14 dic 1988
« 3. Non viene concesso alcun annullamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1676/85 nel caso di adeguamenti effettuati a seguito dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85 se la domanda di fissazione anticipata e dei certificati o titoli che la attestano, ai sensi del paragrafo 1, è avvenuta alla data o dopo la data del riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo che è all'origine degli adeguamenti in causa ».
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