Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26. (4) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.
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