Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989. Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all', punto 1, fino al 31 dicembre 1990, i tabacchi indicati all', del regolamento (CEE) n. 4128/87 sono ammessi nei codici NC indicati in quest'ultimo articolo, anche su presentazione del certificato d'autenticità conforme al modello figurante nell'allegato I di detto regolamento, ma comportante i termini « o timbro stampato ». Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 1.
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