Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 dic 1988
Si ritiene che le catture di merlano nelle acque della divisione CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j e k, di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VII h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), di rombo giallo nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, ed e, di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito i contingenti assegnati alla Francia per il 1988. La pesca del merlano nelle acque della divisione CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j e k, della passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VII h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), del rombo giallo nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, ed e, della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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