Art. 1
In vigore dal 13 dic 1988
Per le minneolas di cui al codice NC ex 0805 20 90, per le mandorle di cui ai codici NC 0802 11 90 e 0802 12 90 e per le nocciole di cui ai codici NC 0802 21 00 e 0802 22 00 provenienti dalla Spagna e dal Portogallo e ivi rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, il dazio doganale applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è soppresso.
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