Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 dic 1988
Il volume del contingente che il Regno di Spagna può applicare per il 1989 ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di adesione, alle importazioni dai paesi terzi di carni e frattaglie di conigli domestici, di cui al codice NC 0208 10 10, è fissato in 532 t.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3868:oj#art-1