Art. 1
In vigore dal 12 dic 1988
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di paracetamolo del codice NC 2924 29 30, originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo netto per chilogrammo franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato e l'importo di 5 ECU oppure al 15 % di tale prezzo netto per chilogrammo franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato; fra questi importi viene scelto quello più elevato.
3. Sono applicabili le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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