Art. 3
In vigore dal 12 dic 1988
Gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento (CEE) n. 1695/88, vengono definitivamente riscossi, integralmente oppure sino a concorrenza degli importi che non superano le percentuali indicate nel presente regolamento. Gli importi garantiti, non coperti dalle aliquote dei dazi definitivi, sono svincolati.
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