Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90. (4) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 26.
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