Art. 5
In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile ai prodotti presi in consegna dagli organismi d'intervento in applicazione delle norme comunitarie e detenuti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché ai prodotti presi in consegna a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.
(3) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 1.
Storico versioni
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