Art. 5

Art. 5

In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile ai prodotti presi in consegna dagli organismi d'intervento in applicazione delle norme comunitarie e detenuti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché ai prodotti presi in consegna a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5. (3) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 1.
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