Art. 2
In vigore dal 12 dic 1988
Per ognuna delle gare di cui all', paragrafo 1, che possono essere subordinate a condizioni particolari, soprattutto per evitare perturbazioni dei mercati, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, dare oppure non dare seguito alle offerte ricevute.
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