Art. 2
In vigore dal 12 dic 1988
Agli importi di cui all', paragrafo 2 e all', secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2389/88 della Commissione (7), è attribuito un coefficiente di 0,76673.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:3859:oj#art-2