Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37. (6) GU n. L 257 del 17. 9. 1988, pag. 22.
Storico versioni

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