Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 dic 1988
I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, dei codici NC 0104 10 90 ed 0104 20 90 che possono essere importati dalla Polonia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 6 000 t espresse in peso carcassa con osso per il 1988. I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina, del codice NC 0204 che possono essere importati dalla Polonia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese sono fissati a 0 per il 1988.
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