Art. 8
In vigore dal 9 dic 1988
1. Per ottenere la licenza per la pesca dei lutianidi e degli squali di cui all', è necessario fornire le prove dell'esistenza, per ogni singola nave interessata, di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente il 75 % delle catture di lutianidi o il 50 % delle catture degli squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.
2. Il contratto di cui al paragrafo 1 deve recare il visto delle autorità francesi che ne controllano la conformità ai limiti delle reali capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza.
3. Le autorità francesi comunicano l'eventuale rifiuto del visto di cui al paragrafo 2 all'interessato ed alla Commissione, corredandolo della debita motivazione.
Storico versioni
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