Art. 7
In vigore dal 9 dic 1988
1. Per ottenere la licenza di cui all' è necessario fornire le prove dell'esistenza, per ogni singola nave, di un contratto valido che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione di gamberetti installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare tutte le catture di gamberetti della nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione, del loro condizionamento e del loro ammasso negli impianti dell'impresa suddetta. 2. Il contratto di cui al paragrafo 1 deve recare il visto delle autorità francesi che ne controllano la conformità ai limiti delle reali capacità dell'impresa di trasformazione contraente, come pure gli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana e con la messa in servizio di navi immatricolate nella Guiana per la pesca di gamberetti. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza.
3. Le autorità francesi comunicano l'eventuale rifiuto del visto di cui al paragrafo 2 all'interessato ed alla Commissione, corredandolo della debita motivazione.
Storico versioni
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